G.S. 3a cat, gir. A e B: 4 turni per De Girolamo e Donisi

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 28/04/2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano in merito alle partite del campionato di 3a categoria, gironi A e B:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO SOCIETA’
AMMENDE
Euro 50,00
(SPORTING PAGO PEIANO) Propri tesserati partecipavano attivamente ad una rissa con gli avversari causando l’interruzione della gara per circa quattro minuti.
Euro 50,00
(ATLETICO BENEVENTO) Propri tesserati partecipavano attivamente ad una rissa con gli avversari causando l’interruzione della gara per circa quattro minuti.
Euro 8,00
(S. LORENZELLO) Per compilazione irregolare della distinta di gara.
A CARICO CALCIATORI
ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per quattro gare effettive
DE GIROLAMO Michele (SPORTING PAGO VEIANO)
Espulso per doppia ammonizione, nell'abbandonare il campo, inveiva verso i componenti della panchina avversaria scatenando la reazione di questi.
DONISI Angelantonio (ATLETICO BENEVENTO)
Presente in panchina aggrediva un calciatore avversario, espulso dal campo, colpendolo ripetutamente.
Squalifica per due gare effettive
PETRIELLA Giancarlo (JUVENTINA CIRCELLO)
Squalifica per una gara effettiva
ARGANESE Giovanni (REAL BONEA)
NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (8^ infrazione)
GIALLONARDO VINCENZO (ATLETICO BENEVENTO)
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (4^ infrazione)
SAGNELLA Antonio (S. LORENZELLO)
PACELLI Liberato (S. SALVATORE)
LAUDONIO Nazzareno (S. GIORGIO LA MOLARA)
MOFFA Alessandro (S. GIORGIO LA MOLARA)
BASILONE Antonello (CAMPOLATTARO)
MASTANTUONO Michele (CAMPOLATTARO)
Ammonizione con diffida (7^ infrazione)
PERILLO Rosario (FRAGNETO L’ABATE)
DE BLASIO Vittorio (ARPAISE)
NARDONE Giuseppe (CAMPOLATTARO)
Ammonizione con diffida (3^ infrazione)
FERRETTA Walter (AMICI SCHIAPPARELLI)
BIONDI Giuseppe (REAL CIVITELLA)
FILIPPELLI Mario (SANFRAMONDI)
PENGUE Marcello (SANFRAMONDI)
GAROFANO Anfonso (SANFRAMONDI)
DI PAOLA Salvatore (SANFRAMONDI)
MARTUCCI GIovanni (CASTELFRANCO)
SIMEONE Rocco (G. SIMEONE)
DEL GROSSO Angelo (JUVENTINA CIRCELLO)
IADANZA Mariano (SPORTING PAGO VEIANO)
VELLA Giorgio (S. GIORGIO LA MOLARA)
Reclamo: REAL BONEA – Gara: REAL BONEA / RINASCITA BONEA DEL 28.02.2015
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, in seconda convocazione, nella riunione del 13 aprile 2015, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; audito a chiarimenti, nella riunione del 13 aprile 2015, l’arbitro, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Benevento, n. 45 del 5 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: ammenda di euro 100,00; squalifica per quattro giornate di gara, a carico del calciatore De Lucia Nicola e, infine, a carico del calciatore Carbone Alessandro, la squalifica fino al 30 giugno 2017. Avverso la sola decisione della sanzione a carico del calciatore Carbone Alessandro, la società Real Bonea ha proposto, nei termini temporali prescritti, rituale reclamo. Preliminarmente, questo Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, non è consentito il contraddittorio, tra l’arbitro e gli eventuali suoi collaboratori ufficiali (assistenti) e le parti interessate, che era stato richiesto dalla società reclamante. Quanto al merito del ricorso, la tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, il direttore di gara, in sede di audizione presso questo Collegio, ha pienamente confermato quanto indicato nel supplemento di gara, di per sé già sufficientemente chiaro ed esaustivo. L’arbitro ha, inoltre, ribadito, nei dettagli, gli atti di violenza a suo carico. Deve precisarsi che la stessa società reclamante non ha negato il comportamento violento del proprio calciatore. Deve puntualizzarsi, al riguardo, che il calciatore in esame si è reso protagonista di reiterati atti violenti ai danni del direttore di gara, per cui, anche sotto il profilo della congruità e dell’equa commisurazione, la sanzione inflitta a suo carico dal Giudice di prime cure si appalesa coerente e conforme all’effettiva gravità del suo comportamento. Non si rilevano, pertanto, elementi nuovi tali, idonei a determinare la modifica della decisione del primo Giudice. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Bonea; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
